ddl stupro cosa è successo
Il “ddl stupro” di cui si parla in questi giorni è il disegno di legge italiano sulla violenza sessuale che il governo e il Parlamento stanno cercando di modificare, ed è diventato un caso politico perché il testo è stato cambiato più volte sul punto centrale: consenso vs dissenso.
Cosa sta succedendo in concreto
- Si discute in Senato una riforma dei reati di violenza sessuale (il cosiddetto “ddl stupri” / “ddl stupro”), già passata una volta alla Camera in una versione diversa.
- La relatrice, la senatrice Giulia Bongiorno, ha presentato una nuova formulazione che sposta il focus dal “consenso libero e attuale” della persona al concetto di “dissenso” o di “volontà contraria”.
- Il testo è all’esame della Commissione Giustizia del Senato e dovrebbe essere votato in commissione a breve, per poi eventualmente tornare in Aula.
Consenso, dissenso e “consenso riconoscibile”
Nel dibattito trovi spesso tre espressioni: consenso, dissenso e “consenso riconoscibile”.
- Nella versione precedente, approvata alla Camera, il cardine era: senza un “consenso libero e attuale” al rapporto sessuale si configura il reato di violenza sessuale.
- La nuova proposta di Bongiorno elimina la parola consenso e parla di “volontà contraria all’atto sessuale” , cioè di dissenso: il giudice deve valutare se c’era una volontà contraria tenendo conto del contesto e della situazione.
- In parallelo, Bongiorno aveva già parlato di “consenso riconoscibile” , cioè una disponibilità al rapporto che sia “riconoscibile in qualche modo e in base al contesto” (per esempio atteggiamenti, comunicazione, situazione tra le parti), non solo un “sì” formale.
Cosa prevede il nuovo testo (a grandi linee)
La proposta riformulata mantiene il cuore del reato di violenza sessuale ma introduce differenze importanti rispetto alla versione uscita dalla Camera.
- Valutazione della volontà contraria
- La “volontà contraria all’atto sessuale” deve essere valutata dal giudice tenendo conto del contesto in cui il fatto si svolge (rapporti pregressi, situazione concreta, dinamica).
* Si chiarisce che l’atto è contrario alla volontà della persona anche quando viene compiuto “a sorpresa” o approfittando del fatto che la persona non sia in condizione di esprimere dissenso (per esempio shock, freezing, impossibilità materiale).
- Distinzione delle pene
- Per la violenza sessuale “semplice” (senza aggravanti particolari) il nuovo testo abbassa la pena base: da 6–12 anni (versione precedente) a 4–10 anni.
* Resta la fascia più alta, 6–12 anni, quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, abuso di autorità, o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima.
- “Freezing” e atti a sorpresa
- Viene esplicitamente riconosciuta la situazione in cui la vittima resta bloccata, non reagisce o non riesce a dire no (il cosiddetto freezing): anche in questi casi l’atto è considerato contrario alla volontà, quindi rientra nella violenza sessuale.
Perché è scoppiata la polemica
La riformulazione ha spaccato il fronte politico e l’opinione pubblica, anche perché tocca un tema già definito a livello europeo dalla Convenzione di Istanbul (senza consenso è violenza).
Le critiche (soprattutto opposizioni e associazioni)
- Si sostiene che passare dal “consenso” al “dissenso” faccia fare un passo indietro, perché sposta l’attenzione sulla capacità della vittima di dimostrare di avere detto no, invece che sulla mancanza di un sì chiaro.
- Deputate e senatori di opposizione parlano di proposta “retrograda e pericolosa” che indebolisce la tutela delle vittime e tradisce l’accordo bipartisan costruito alla Camera.
- Viene ricordato che molti Paesi europei e la stessa giurisprudenza italiana si stanno muovendo verso il modello “solo sì è sì”: senza un consenso esplicito, il rapporto non è lecito.
Le argomentazioni di Bongiorno e della maggioranza
- Bongiorno sostiene che “al centro resta la volontà della donna” e che puntare sul dissenso, tenendo conto del contesto, è un “buon punto di equilibrio”.
- Secondo lei, il nuovo testo tutela meglio anche i casi “a sorpresa” e le situazioni di freezing, senza trasformare ogni ambiguità in reato automatico ma lasciando al giudice la valutazione complessiva.
- Nel centrodestra si parla di compromesso sul tema del “consenso riconoscibile”, cioè qualcosa che il giudice possa effettivamente accertare in base alle prove (comportamenti, messaggi, rapporti pregressi ecc.).
Cosa aspettarsi nei prossimi giorni
- La Commissione Giustizia del Senato deve votare sulla riformulazione del testo; in base a quell’esito si capirà se il ddl va avanti con la versione Bongiorno o se si riapre la trattativa sul “consenso”.
- Se approvato in Senato con modifiche rispetto al testo della Camera, il disegno di legge dovrà tornare alla Camera per una nuova lettura, quindi il percorso non è chiuso.
- Nel frattempo, il tema resta molto discusso su media e social perché tocca direttamente la definizione legale di stupro in Italia, cioè cosa distingue un rapporto sessuale lecito da un reato.
Informazioni raccolte da fonti di cronaca politica italiane e articoli di approfondimento su ddl stupro, consenso/dissenso e proposta Bongiorno.