Il ddl Bongiorno sulla violenza sessuale (il cosiddetto “ddl stupri”) è una proposta di riforma dell’articolo 609-bis del Codice penale che sposta il baricentro dalla nozione di “consenso” a quella di “dissenso” o “volontà contraria”, aumentando al tempo stesso le pene previste.

Punti principali: cosa prevede il ddl Bongiorno

  • Passaggio dal “consenso” al “dissenso”:
    • Il modello originario approvato alla Camera ruotava attorno al “consenso libero e attuale”.
* La riformulazione Bongiorno abbandona il modello del consenso e adotta il modello del “contro la volontà” e della “volontà contraria”.
* In pratica, l’attenzione si sposta su quando l’atto è contro la volontà della persona offesa, non sulla prova positiva del consenso.
  • Definizione di “contro la volontà” / “volontà contraria”:
    • Gli atti sessuali sono puniti quando compiuti “contro la volontà di una persona”.
* Il testo specifica che la volontà contraria deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.
* L’atto è considerato contrario alla volontà anche quando:
  * è commesso a sorpresa;
  * avviene approfittando dell’impossibilità della persona di esprimere il proprio dissenso.
  • Riconoscibilità del consenso/dissenso:
    • Bongiorno ha più volte spiegato che il consenso deve restare “centrale”, ma deve essere riconoscibile in base al contesto , per evitare accuse di “pentimento” ex post su rapporti inizialmente consensuali.
* L’idea è che la persona che compie l’atto sessuale debba potersi rendere conto, dal comportamento dell’altra persona, di ciò che l’altra vuole o non vuole.
* Si passa così da una formula incentrata sul “consenso” a una costruita sul fatto che manchi un consenso riconoscibile e che risulti invece una volontà contraria.
  • Freezing e presunzione a favore della vittima:
    • Bongiorno ha introdotto il riferimento ai casi di “freezing”, cioè le situazioni in cui la vittima resta paralizzata dalla paura, non riuscendo a dire né sì né no.
* In questi casi si parla di “presunzione di dissenso”: se la persona non esprime nulla perché è colta di sorpresa o paralizzata, si presume che non vi sia consenso.
* Bongiorno sintetizza: “doppio aumento di pena, presunzione a favore della donna nei casi di freezing, e dissenso accertato dal giudice di volta in volta, nessuna presunzione contro la donna”.
  • Aumento delle pene:
    • Nella nuova versione è previsto un aumento delle pene per il reato di violenza sessuale.
* Viene indicata la reclusione da 7 a 13 anni se il fatto è commesso mediante violenza, minaccia o abuso di autorità (a fronte di un precedente impianto con soglie più basse e, in una prima bozza, un range 4–10 anni per il “contro la volontà”).
* Bongiorno parla di una “cascata di aggravanti”, con un aggravio maggiore quando c’è violenza fisica rispetto ai casi in cui il problema è “solo” la mancanza di consenso/dissenso.
  • Struttura politica e stato dell’iter:
    • Il nuovo testo unificato Bongiorno è stato adottato come testo base dalla Commissione Giustizia del Senato, con 12 voti a favore e 10 contrari.
* Il ddl nasce dopo lo stop in Senato al testo originario sul consenso, frutto di un’intesa tra maggioranza e opposizione (Meloni–Schlein), che era stato approvato alla Camera.
* La riformulazione è al centro di un confronto politico duro, con maggioranza e opposizioni divise sul rischio di arretramento o, viceversa, di maggiore tutela.

Come cambia rispetto al testo sul “consenso”

  • Prima: modello del consenso
    • Principio del “consenso libero e attuale” al rapporto sessuale.
* Era stato salutato come allineamento a molti standard internazionali che legano la violenza sessuale all’assenza di consenso.
  • Ora: modello del dissenso / contro la volontà
    • Il ddl Bongiorno adotta un modello vicino a quello tedesco, che dà rilevanza penale agli atti sessuali “contro la volontà” della persona offesa.
* Il focus è sulla prova della volontà contraria, valutata nel contesto, includendo le situazioni di sorpresa e impossibilità di esprimere dissenso.

Esempio semplificato:

  • In un caso di rapporto sessuale in cui la persona resta immobile e paralizzata dalla paura (freezing), senza riuscire a dire no:
    • il ddl specifica che l’atto è comunque contro la volontà e scatta una presunzione a favore della vittima.

Reazioni e critiche (in sintesi)

  • Sostenitori:
    • Bongiorno parla di “svolta a favore delle donne”, con un sistema che aumenta le pene e introduce una presunzione pro-vittima nei casi più difficili da provare, come il freezing.
* Viene rivendicato un equilibrio tra tutela delle vittime e necessità che il consenso/dissenso sia riconoscibile, per ridurre margini di incertezza.
  • Critici:
    • Diverse forze di opposizione (Pd, Avs e altri) contestano la cancellazione esplicita del riferimento al consenso e vedono nel passaggio al “dissenso” un arretramento culturale e giuridico.
* Alcune analisi sottolineano che il nuovo testo non chiarisce sempre il diritto della persona a revocare il consenso in ogni momento, tema già riconosciuto dalla giurisprudenza, e temono che la centralità del “contro la volontà” renda più difficile provare certi casi.

Se ti interessa, nel prossimo messaggio posso riassumere in modo molto schematizzato pro e contro che stanno circolando nel dibattito pubblico sul ddl Bongiorno.